Cittadini e Professionisti
Comunicazione di inizio lavori (art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 e n. 26 Tabella A, Sez. II del d.lgs n. 222/2016)
Presentare il modello C.I.L. scaricabile qui sotto.
La comunicazione di inizio lavori (C.I.L.) permette, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, permette di eseguire lavori edili tramite una semplice comunicazione.
I lavori che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, dopo la presentazione della C.I.L., si ricorda:
- gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 380/2001;
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
- le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivatoci.
Comunicazione inizio lavori (C.I.L.)
Il modulo C.I.L. va presentato agli uffici comunali prima della data di inizio dei lavori.